Art. 1
In vigore dal 29 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 1511. - Stipendi, ecc. agli ufficiali.... L. 2.000.000.000 Cap. n. 1552. - Stipendi, ecc. ai sottufficiali
ed ai militari di truppa, ecc..................... " 1.187.000.000 Cap. n. 4001. - Stipendi, ecc. agli ufficiali.... " 300.000.000 Cap. n. 4002. - Stipendi, ecc. ai sottufficiali -
Paghe ai militari di truppa, ecc.................. " 6.542.000.000
--------------- L. 10.029.000.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 57. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-13;1165#art-1