Art. 1

In vigore dal 29 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 1511. - Stipendi, ecc. agli ufficiali.... L. 2.000.000.000 Cap. n. 1552. - Stipendi, ecc. ai sottufficiali ed ai militari di truppa, ecc..................... " 1.187.000.000 Cap. n. 4001. - Stipendi, ecc. agli ufficiali.... " 300.000.000 Cap. n. 4002. - Stipendi, ecc. ai sottufficiali - Paghe ai militari di truppa, ecc.................. " 6.542.000.000 --------------- L. 10.029.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 57. - GRECO
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Art. 1 Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (20 provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo