Art. 1
In vigore dal 14 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 503 del 3 ottobre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha stabilito di acquistare le aree adiacenti ai magazzini generali di Prato, al fine di assicurare ai magazzini stessi una viabilità che ne consenta il sicuro esercizio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad acquistare dal signor Roberto Rospigliosi un'area di mq. 2000 circa, sita in Prato e contrassegnata in catasto al foglio 53 delle particelle 127 e 176, al prezzo di L. 4.400.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 503 del 3 ottobre 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1967
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 4. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-12;1368#art-1