Art. 1
In vigore dal 13 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Dalle ore zero del 26 maggio alle ore una del 22 settembre 1968 l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - ANDREOTTI - GUI - BOSCO - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 97. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-05;1236#art-1