Art. 3
In vigore dal 14 apr 1968
I contributi annui a carico del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-18;1461#art-3