Art. 1
In vigore dal 15 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1055, nell'adunanza del 25 luglio 1967;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) a stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serra San Quirico, in provincia di Ancona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1967
SARAGAT
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 88 - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-18;1431#art-1