Art. 1

In vigore dal 12 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Genova il 14 giugno 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di puericoltura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-18;1428#art-1

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