Art. 3

In vigore dal 3 dic 1967
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1046#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "anestesiologia" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo