Art. 1
In vigore dal 14 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 4460 del 21 giugno 1967, con la quale il medico provinciale di Catanzaro chiede la revoca di tutte le dichiarazioni di zone di endemia malarica ancora operanti in quella provincia;
Visto il parere espresso in merito da quel consiglio provinciale di sanità nella seduta del 14 novembre 1966;
Visti i regi decreti 21 giugno 1903, n. 307, 29 novembre 1903, n. 497, 29 agosto 1904, n. 498, 13 novembre 1904, n. 643, 15 giugno 1905, n. 426, 17 luglio 1908, n. 492, 9 gennaio 1910, n. 49, 26 marzo 1911, n. 517, con i quali le dette zone furono, a suo tempo, stabilite e dichiarate;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nei regi decreti 21 giugno 1903, n. 307, 29 novembre 1903, n. 497, 29 agosto 1904, n. 498, 13 novembre 1904, n. 643, 15 giugno 1905, n. 426, 17 luglio 1908, n. 492, 9 gennaio 1910, n. 49, 26 marzo 1911, n. 517, relative ai comuni della provincia di Catanzaro, sono revocate.
Per effetto del presente decreto, pertanto, la detta provincia nella sua attuale circoscrizione, non ha più comuni con zone dichiarate ad endemia malarica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1967
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 6 - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-06;1366#art-1