Art. 1
In vigore dal 1 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, concernente la riforma degli ordinamenti tributari;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1936, n. 2108, concernente la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
Visto il regio decreto 1 novembre 1940, n. 1596, concernente modificazioni delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Ritenuto che è necessario modificare le attuali circoscrizioni territoriali degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari della Sicilia;
Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento del servizio ispettivo nel territorio della Calabria mediante l'istituzione in Catanzaro dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina hanno la seguente circoscrizione territoriale:
province di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1247#art-1