Art. 2
In vigore dal 7 mar 1968
Alla denominazione "Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del catasto, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, viene sostituita la seguente:
"Ufficio tecnico erariale circondariale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - PRETI - MANCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - BOSCO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 26. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1419#art-2