Art. 1
In vigore dal 5 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e della industria;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 257727/2207 in data 13 dicembre 1965 del comune di Milano - ripartizione edilizia popolare - approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 18 marzo 1966, atto n. 3173, con la quale è stato stabilito di cedere alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano il lotto fabbricabile n. 3 di compendio dell'area comunale delimitata dalle vie Forze Armate, Zendrini e Primaticcio, della superficie di circa mq. 870, per destinarlo alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare per i dipendenti camerali;
Vista la deliberazione n. 294 del 5 aprile 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha stabilito di acquistare dal comune di Milano il lotto edificabile anzidetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Articolo unico.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad acquistare dal comune di Milano il lotto fabbricabile n. 3, della superficie di circa mq. 870, di compendio dell'area comunale delimitata dalle vie Forze Armate, Zendrini e Primaticcio, al prezzo a corpo di L. 65.250.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 294 del 5 aprile 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 48. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1204#art-1