Art. 2
In vigore dal 9 dic 1967
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1064#art-2