Art. 1

In vigore dal 25 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1131 nell'adunanza del 25 luglio 1967; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell' sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di San Rocco e Mortola, frazioni del comune di Camogli, in provincia di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 115. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-24;1290#art-1

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Art. 1 Inclusione degli abitati delle frazioni San Rocco e Mortola del comune di Camogli, in provincia di Genova, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo