Art. 1
In vigore dal 24 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Uditi i pareri della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI - REALE - MANCINI - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 85. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-24;1288#art-1