Art. 1
In vigore dal 10 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei seguenti comuni della provincia di Parma: Langhirano, Sala Baganza, Fornovo di Taro, Medesano, Salsomaggiore, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Trecasali, Torrile, Colorno, Mezzani e Sorbolo;
Visto il voto 19 gennaio 1967, n. 70/1863 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Parma: Langhirano, Sala Baganza, Fornovo di Taro, Medesano, Salsomaggiore, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Trecasali, Torrile, Colorno, Mezzani e Sorbolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 69. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-11;1426#art-1