Art. 2
In vigore dal 8 dic 1967
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1967
SARAGAT
GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 153. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-06;1063#art-2