Art. 1
In vigore dal 7 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344, con cui vennero riclassificati, fra gli altri, quali comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i territori compresi nel perimetro del bacino montano del torrente Leogra (n. 7), in provincia di Vicenza, esteso per ha. 7.900;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1371 in data 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 1960, atti di Governo, registro n. 125, foglio n. 118, col quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, venne classificato in comprensorio di bonifica montana il territorio racchiuso nel perimetro del bacino montano dell'Agno-Chiampo, in provincia di Vicenza, della superficie di ha. 11.836 dichiarata e risultata poi esattamente di ha. 11.596;
Vista la relazione in data 21 luglio 1966, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vicenza propone la fusione dei due comprensori predetti;
Considerato che i due comprensori di bonifica montana denominati dell'Agno-Chiampo e Leogra, costituiscono in realtà una zona omogenea presentante pari condizioni di dissesto fisico, economico e sociale;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere alla fusione dei comprensori anzidetti in unico comprensorio, allo scopo di agevolare successivamente l'organizzazione consortile mediante la costituzione di un unico consorzio di bonifica montana, comprensorio che potrà denominarsi "dell'Agno-Chiampo e Leogra", della complessiva superficie di ha. 19.496, ricadente tutto nella provincia di Vicenza;
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I comprensori di bonifica montana dell'Agno-Chiampo e Leogra, sono riuniti in un unico comprensorio avente la denominazione "dell'Agno-Chiampo e Leogra", della complessiva superficie di ha. 19.496, il cui perimetro è indicato nell'unita corografia su scala 1: 100.000 dell'I.G.M., mediante linea intera di colore verde e che firmata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 124. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-02;1497#art-1