Art. 4
In vigore dal 20 set 1968
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1967
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 94. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-29;1529#art-4