Art. 1
In vigore dal 20 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243 e modificato con altro decreto in data 6 maggio 1962, n. 785;
Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1966 del consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 dicembre 1966, con il quale la sezione è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte lo ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: "L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dall', secondo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 17. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-25;1109#art-1