Art. 1
In vigore dal 1 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Considerata l'opportunità di modificare il programma di insegnamento del greco nel ginnasio-liceo per adeguarlo alle mete didattiche della scuola media di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e ai nuovi programmi di latino stabiliti con ordinanza del 20 marzo 1967;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I programmi di studio del greco nel ginnasio-liceo vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 10 ottobre 1967 per la quarta e quinta ginnasiale ed applicazione graduale per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 134. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-25;1030#art-1