Art. 1

In vigore dal 1 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170; Considerata l'opportunità di modificare il programma di insegnamento del greco nel ginnasio-liceo per adeguarlo alle mete didattiche della scuola media di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e ai nuovi programmi di latino stabiliti con ordinanza del 20 marzo 1967; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I programmi di studio del greco nel ginnasio-liceo vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 10 ottobre 1967 per la quarta e quinta ginnasiale ed applicazione graduale per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 134. - GRECO
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Art. 1 Modificazioni dei programmi di insegnamento del greco nel ginnasio-liceo. — Testo vigente | Portale Normativo