Art. 2
In vigore dal 14 apr 1968
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 1.285.000.000 graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1967
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato: MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 71 - DI PRETORO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-12;1462#art-rd-2