Art. 1

In vigore dal 11 dic 1968
N. 1533. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la difesa, l'istituto "Andrea Doria" per l'assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, cessa di essere collegato con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Del predetto istituto, inoltre, che assume la denominazione di "Istituto Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere", viene approvato il nuovo statuto. L'istituto predetto viene posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministro per la difesa. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 135. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1533#art-1

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Art. 1 Cambiamento dell'attuale denominazione dell'istituto "Andrea Doria", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo