Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 3

In vigore dal 23 mag 1968
Il Ministro per la pubblica istruzione può provvedere con suoi decreti a specializzare alcune biblioteche, a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della medesima città, e, con il concerto del Ministro per il tesoro, ad istituire sezioni staccate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-3

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