Art. 1
In vigore dal 15 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la istanza in data 10 agosto 1958, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Lariano del comune di Velletri (Roma) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Lariano";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Velletri in data 13 giugno 1964, n. 24, e del Consiglio provinciale di Roma in data 5 dicembre 1963, n. 1347, ed in data 18 novembre 1965, n. 455, con le quali detti Consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;
Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 aprile 1967;
Visti i rapporti, in data 17 giugno e 19 luglio 1967, con i quali il prefetto di Roma ha riferito sull'esito degli ulteriori accertamenti svolti per corrispondere a raccomandazioni formulate nel succitato parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Decreta:
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La frazione Lariano è distaccata dal comune di Velletri (Roma) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Lariano" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto. Art. 2.
Il prefetto della provincia di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Velletri ed il costituito comune di Lariano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Velletri.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Velletri, che sarà inquadrato negli organici del comune di Lariano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1967
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 17. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-28;852#art-1