Art. 2
In vigore dal 29 feb 1968
Sono dichiarate zone ad endemia malarica i territori dei seguenti comuni della detta provincia, come appresso specificati:
per i comuni di Guglionesi, Macchiavalfortore, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis ed Ururi: gli interi territori comunali con esclusione dei centri abitati capoluoghi;
per il comune di Campomarino: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e di una fascia costiera di tre chilometri di profondità, delimitata dal fiume Biferno e dal Vallone delle Canne, ivi compresa la contrada "Marinelle";
per il comune di Gambatesa: i territori attraversati dal fiume Fortore e dai torrenti Tappino e Fezzano, per una profondità di due chilometri dalle relative sponde;
per il comune di Larino: la parte di territorio denominato "Piane di Larino" attraversata dal fiume Biferno;
per il comune di Montenero di Bisaccia: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e dell'intera fascia costiera per una profondità di seicento metri dalla riva del mare;
per il comune di Monteroduni: la sola contrada "Campo le Fontane";
per il comune di Petacciato: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della intera fascia costiera delimitata in profondità dalla strada statale n. 16;
per il comune di Santa Croce di Magliano: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Tona per una profondità di due chilometri dalle rispettive sponde;
per il comune di Sant'Elia a Pianisi: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Cigno per una profondità di due chilometri dalle rispettive sponde;
per il comune di Sesto Campano: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della frazione Roccapipirozzi Alta;
per il comune di Tennoli: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera fascia costiera delimitata in profondità dalla statale n. 16, dal confine con il comune di Petacciato all'incrocio con la strada provinciale per San Giacomo degli Schiavoni e, per eguale distanza dal mare, da detto punto d'incrocio fino al confine con il comune di Campomarino;
per il comune di Venafro: il territorio compreso tra il fiume Volturno e la strada statale Venafrana, con esclusione del centro abitato capoluogo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1967
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 38. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-28;1391#art-2