Art. 1

In vigore dal 9 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private; Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Decreta: A decorrere dal 24 settembre 1967, è trasferita dal Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano a quello di Genova la linea ferroviaria Novi Ligure-Bivio Tortona (escluso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 67. - GRECO
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Art. 1 Modifica alla circoscrizione dei Compartimenti delle Ferrovie dello Stato di Milano e Genova. — Testo vigente | Portale Normativo