Art. 1
In vigore dal 9 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Decreta:
A decorrere dal 24 settembre 1967, è trasferita dal Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano a quello di Genova la linea ferroviaria Novi Ligure-Bivio Tortona (escluso).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 67. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;935#art-1