Art. 1
In vigore dal 8 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1966, n. 2108, con il quale è stata autorizzata la chiusura all'esercizio della linea ferroviaria Como S. Giovanni-Como Lago;
Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;
Decreta:
È soppressa la linea ferroviaria Como S. Giovanni Como Lago.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 60. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;930#art-1