Art. 1

In vigore dal 8 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1966, n. 2108, con il quale è stata autorizzata la chiusura all'esercizio della linea ferroviaria Como S. Giovanni-Como Lago; Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: È soppressa la linea ferroviaria Como S. Giovanni Como Lago. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 60. - GRECO
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