Art. 1

In vigore dal 8 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1956, n. 91, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi; Tenuto conto che il transito di confine di Fusine Laghi, fuori esercizio sin dal periodo bellico, non è contemplato dai vigenti accordi italo-jugoslavi; Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi-confine, ad eccezione del tratto da Tarvisio C.le alla progressiva chilometrica 1 + 570, il cui mantenimento è necessario per esigenze dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: È soppresso il tratto della linea ferroviaria Tarvisio C.le-Fusine Laghi-Confine Italo Jugoslavo, dalla progressiva km. 1 + 570 al confine stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 59. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;929#art-1

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Art. 1 Soppressione dalla rete delle Ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Tarvisio Centrale-Fusine Laghi-Confine Italo-Jugoslavo. — Testo vigente | Portale Normativo