Art. 1
In vigore dal 8 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1956, n. 91, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi;
Tenuto conto che il transito di confine di Fusine Laghi, fuori esercizio sin dal periodo bellico, non è contemplato dai vigenti accordi italo-jugoslavi;
Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi-confine, ad eccezione del tratto da Tarvisio C.le alla progressiva chilometrica 1 + 570, il cui mantenimento è necessario per esigenze dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;
Decreta:
È soppresso il tratto della linea ferroviaria Tarvisio C.le-Fusine Laghi-Confine Italo Jugoslavo, dalla progressiva km. 1 + 570 al confine stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 59. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;929#art-1