Art. 1
In vigore dal 2 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico
La lettera a) dell'art. 12 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, è sostituita come segue:
"a) nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone fisiche cui deve essere intestata la licenza in proprio; nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone fisiche cui la licenza deve essere intestata per conto di Società e Consorzi privi di personalità giuridica, da loro rappresentati, secondo le modalità e cautele a difesa del monopolio dello Stato stabilite con (decreto del Ministro per le finanze; denominazione e sede delle Società dotate di personalità giuridica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 46. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;907#art-1