Art. 1
In vigore dal 20 ott 1967
N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le integrazioni agli articoli 6 e 19 dello statuto dell'Associazione nazionale ingegneri e trasmettitori d'Italia, con sede in Roma.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 5. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;876#art-1