Art. 1
In vigore dal 14 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
21) Microbiologia degli alimenti di origine animale;
22) Biochimica;
23) Fisiologia della nutrizione animale;
24) Semeiotica chirurgica;
25) Biologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici.
Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso".
Art. 128, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso".
Art. 133, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso".
Art. 163, relativo alla Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 103. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;849#art-1