Art. 1

In vigore dal 8 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico e indirizzo inorganico chimico-fisico) l'insegnamento di "Spettrochimica" muta denominazione in quello di "Spettroscopia molecolare". Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Per l'indirizzo organico-biologico: Chimica delle sostanze organiche naturali; Chimica organica applicata; Chimica macromolecolare; Chimica colloidale. Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: Chimica dei composti di coordinazione; Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche; Chimica macromolecolare; Chimica colloidale. Art. 56. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: Chimica macromolecolare; Chimica colloidale. Art. 59. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: Geometria II (per l'indirizzo matematico); Elettronica applicata (per l'indirizzo applicativo). Art. 66. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica (tab. B) sono aggiunti quelli di: 28) Astrofisica; 29) Astronomia; 30) Cibernetica e teoria dell'informazione; 31) Fisica matematica; 32) Meccanica statistica; 33) Meccanica superiore; 34) Relatività; 35) Spettroscopia; 36) Teoria dei campi; 37) Termodinamica. Tali insegnamenti si considerano ad indirizzo fisico agli effetti dell'ultimo comma dello stesso art. 66. Art. 67, relativo alla Scuola di specializzazione in Fisica nucleare è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari con esercitazioni di laboratorio" e "Fisica del neutrone" sono soppressi ed al loro posto vengono inseriti gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari" e "Fisica delle particelle elementari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 84. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;819#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo