Art. 1
In vigore dal 8 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico e indirizzo inorganico chimico-fisico) l'insegnamento di "Spettrochimica" muta denominazione in quello di "Spettroscopia molecolare".
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Per l'indirizzo organico-biologico:
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica organica applicata;
Chimica macromolecolare;
Chimica colloidale.
Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
Chimica macromolecolare;
Chimica colloidale.
Art. 56. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica macromolecolare;
Chimica colloidale.
Art. 59. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di:
Geometria II (per l'indirizzo matematico);
Elettronica applicata (per l'indirizzo applicativo).
Art. 66. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica (tab. B) sono aggiunti quelli di:
28) Astrofisica;
29) Astronomia;
30) Cibernetica e teoria dell'informazione;
31) Fisica matematica;
32) Meccanica statistica;
33) Meccanica superiore;
34) Relatività;
35) Spettroscopia;
36) Teoria dei campi;
37) Termodinamica.
Tali insegnamenti si considerano ad indirizzo fisico agli effetti dell'ultimo comma dello stesso art. 66.
Art. 67, relativo alla Scuola di specializzazione in Fisica nucleare è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari con esercitazioni di laboratorio" e "Fisica del neutrone" sono soppressi ed al loro posto vengono inseriti gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari" e "Fisica delle particelle elementari".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 84. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;819#art-1