Art. 1
In vigore dal 14 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È istituito in Odessa (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche - U.R.S.S.) un Consolato generale di 1ª categoria.
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 28. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1460#art-1