Art. 1

In vigore dal 14 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È istituito in Odessa (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche - U.R.S.S.) un Consolato generale di 1ª categoria. Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 28. - GRECO
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Art. 1 Istituzione in Odessa (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche - U.R.S.S.) di un Consolato generale di 1ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo