Art. 1
In vigore dal 29 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 3807 del 2 febbraio 1966, con la quale il medico provinciale di Udine chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aquileia, Cervignano (ora Cervignano del Friuli), Latisana e Torviscosa di quella provincia, di cui al nostro precedente decreto 5 gennaio 1953, n. 371;
Visto il detto decreto n. 371;
Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Udine in data 19 giugno 1965;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Latisana e Torviscosa, della provincia di Udine, contenute nel nostro decreto 5 gennaio 1953, n. 371, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 37. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1390#art-1