Art. 1

In vigore dal 3 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 15-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: È approvato l'unito regolamento di attuazione previsto dall'art. 15-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1968 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 122. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1321#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo