Art. 1
In vigore dal 3 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 15-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento di attuazione previsto dall'art. 15-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 122. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1321#art-1