Art. 2
In vigore dal 7 gen 1968
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento di lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 65. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1217#art-2