Art. 1
In vigore dal 21 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota del 15 novembre 1965, n. 5195, con la quale il medico provinciale di Matera propone la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aliano, Calciano, Garaguso, Irsina, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte e Tricarico di quella provincia;
Visti i regi decreti 28 gennaio 1904, n. 34 e 25 luglio 1904, n. 464, con i quali, fra l'altro, furono stabilite le zone malariche dei detti comuni, allora della provincia di Potenza;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Matera l'8 novembre 1965;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Calciano, Garaguso, Salandra e Tricarico, stabilite dal regio decreto 28 gennaio 1904, n. 34 e Aliano, Irsina, Oliveto Lucano e San Mauro Forte, stabilite dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 464, in provincia di Matera, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 23. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1116#art-1