Art. 1

In vigore dal 8 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 2912 del 29 aprile 1966, con la quale il medico provinciale di Padova chiede la revoca della dichiarazione di zona ad endemia malarica per il comune di Correzzola di quella provincia, di cui al regio decreto 6 settembre 1902, n. 412; Visto il detto regio decreto 6 settembre 1902, n. 412; Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Padova in data 18 novembre 1965; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: La dichiarazione di zona ad endemia malarica per il comune di Correzzola della provincia di Padova, contenuta nel regio decreto 6 settembre 1902, n. 412, è revocata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 159. - GRECO
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Art. 1 Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di Correzzola della provincia di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo