Art. 1

In vigore dal 8 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 1867 del 21 maggio 1965, con la quale il medico provinciale di Sassari chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni di quella provincia contenute nei regi decreti 25 agosto 1904, n. 487; 14 settembre 1906, n. 640; 24 gennaio 1907, n. 78; 9 agosto 1910, n. 619; 27 agosto 1912, n. 1000 e decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 503, ad eccezione di quelle relative ai comuni di Aggius, Alghero, Arzachena, Bulzi, Castelsardo, Laerru, Luogosanto, Martis, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Porto Torres, San Francesco d'Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Sassari, con esclusione del centro abitato capoluogo, Sedini, Sorso, Trinità d'Agulto e Vignola, Valledoria; Udito il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Sassari nella seduta del 22 giugno 1966; Visto i suddetti regi decreti e decreto luogotenenziale di dichiarazione; Considerata la complessa situazione determinatasi nella provincia di Sassari per le numerose variazioni territoriali nell'ambito dei comuni della stessa provincia; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e lo art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per gli attuali comuni della provincia di Sassari, contenute nei regi decreti 25 agosto 1904, n. 487; 14 settembre 1906, n. 640; 24 gennaio 1907, n. 78; 9 agosto 1910, n. 619; 27 agosto 1912, n. 1000 e decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 503, sono revocate. Sono dichiarate zone ad endemia malarica gli interi territori, nelle loro attuali circoscrizioni, dei comuni di Aggius, Alghero, Arzachena, Bulzi, Castelsardo, Laerru, Luogosanto, Martis, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Porto Torres, San Francesco d'Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Sassari, con esclusione del centro abitato capoluogo, Sedini, Sorso, Trinità d'Agulto e Vignola, Valledoria della provincia di Sassari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 162. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1057#art-1

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Art. 1 Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Sassari e dichiarazione "ex novo" per alcuni degli stessi. — Testo vigente | Portale Normativo