Art. 1

In vigore dal 7 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "organizzazione aziendale". Nello stesso corso di laurea insegnamento di "economia e finanza delle imprese di assicurazione" è soppresso. Art. 20. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di: "Istituto di diritto del lavoro"; "Istituto di geografia economica". Nello stesso elenco gli istituti di matematica per la ricerca operativa, che è diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di matematica generale e "istituto di finanza" mutano denominazione in quelli di "istituto di matematica per la ricerca operativa" e "istituto di scienze finanziarie". Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: anestesiologia; audiologia; chemioterapia; gerontologia e geriatria; immunologia; neuro-chirurgia; patologia ostetrica e ginecologica; tecnica e diagnostica istopatologica; virologia. Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "istituto di istologia ed embriologia generale". Art. 44, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di antropologia è soppresso ed in sua sostituzione è istituito l'istituto di genetica. Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: "sociologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 146. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1053#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo