Art. 1
In vigore dal 22 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 giugno 1960, n. 649;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 576;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;
Decreta:
Articolo unico.
Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 25. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1418#art-1