Art. 1

In vigore dal 22 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 giugno 1960, n. 649; Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 576; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali; Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: Articolo unico. Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - BO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 25. - GRECO
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Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. — Testo vigente | Portale Normativo