Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 53

art. 25 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 26 set 1971
La graduatoria di merito formata dalla commissione è approvata con decreto ministeriale, il quale dichiara, altresì, nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approva, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1971, N. 736. I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza. I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perché non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria. L'amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati. Gli assegnatari nominati con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C alla data fissata dalla amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, devono assumere servizio nella nuova sede. Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti perché non richiesti o per rinuncia, l'amministrazione procederà, nel termine di sei mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine di graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-53

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