Art. 1
In vigore dal 10 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1176;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1962, n. 38;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.);
Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;
Decreta:
Articolo unico.
Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967
SARAGAT
MORO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 84. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1284#art-1