Art. 1

In vigore dal 14 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 1 luglio 1966, n. 142, del Consiglio provinciale di Bari, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della Provincia; Ritenuta l'opportunità di consentire la difesa antigrandine nella Provincia predetta, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Bari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 105. - GRECO
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Art. 1 Applicazione, nella provincia di Bari, della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. — Testo vigente | Portale Normativo