Art. 1
In vigore dal 14 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 1 luglio 1966, n. 142, del Consiglio provinciale di Bari, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della Provincia;
Ritenuta l'opportunità di consentire la difesa antigrandine nella Provincia predetta, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Bari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 105. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;847#art-1