Art. 1

In vigore dal 6 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Lo stanziamento del capitolo n. 1851 "Restituzioni o rimborsi di imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967, è aumentato di lire 80.000.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 86. - GRECO
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Art. 1 Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967, a norma dell'art. 41 - primo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio a sulla contabilita' generale dello Stato. (Primo provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo