Art. 1
In vigore dal 6 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Lo stanziamento del capitolo n. 1851 "Restituzioni o rimborsi di imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967, è aumentato di lire 80.000.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 86. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-27;810#art-1