Art. 2
In vigore dal 6 ott 1967
Per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nel registro dei lavoratori portuali avventizi banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sarà richiesto il requisito del limite superiore di età previsto dall'art. 152 per coloro i quali alla predetta data risultino iscritti negli elenchi di cui al soppresso art. 194 del regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 60. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-21;809#art-2