Art. 1
In vigore dal 26 ott 1967
N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene aggiunta una disposizione transitoria allo statuto della "Fondazione Giovanni Gentile", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1288.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 32. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-18;892#art-1