Art. 2
In vigore dal 14 ott 1967
I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 2 della legge 20 marzo 1964, n. 1015 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA
Universita di Perugia:
cattedra di Filosofia teoretica.......................... 1
Universita di Torino:
cattedra di Letteratura italiana......................... 1
FACOLTA DI MAGISTERO
Universita di Roma:
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e di legisla-
zione scolastica........................................... 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Roma:
cattedra di Anestesiologia e rianimazione................ 1
cattedra di Statistica sanitaria......................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 115. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-18;846#art-2