Art. 2

In vigore dal 14 ott 1967
I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 2 della legge 20 marzo 1964, n. 1015 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso: Numero dei posti FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA Universita di Perugia: cattedra di Filosofia teoretica.......................... 1 Universita di Torino: cattedra di Letteratura italiana......................... 1 FACOLTA DI MAGISTERO Universita di Roma: cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e di legisla- zione scolastica........................................... 1 FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Roma: cattedra di Anestesiologia e rianimazione................ 1 cattedra di Statistica sanitaria......................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 115. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-18;846#art-2

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Art. 2 Ripartizione di cinque posti di assistente ordinario gia' riservati per concorso agli assistenti straordinari. — Testo vigente | Portale Normativo