Art. 1
In vigore dal 14 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:
"Storia dell'Asia centrale".
Art. 82. - Alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunta la seguente:
"L'esame di Chimica biologica non può essere sostenuto se non abbiano già superato gli esami di "Chimica" e di "Fisica"".
Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: "Mineralogia sistematica".
Art. 103. - L'insegnamento complementare di: "Cristallografia strutturale" del corso di laurea in Scienze geologiche è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Cristallografia".
Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: "Biologia molecolare" e "Farmacologia applicata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 17. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-18;760#art-1