Art. 2

In vigore dal 26 mag 1968
Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 66.000.000. La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1967 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 33. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-18;1505#art-2

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